L’Assemblea dell’Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (AS.LI.DIA), codice fiscale 91005400105, costituita il 16/07/1982 a ministero notaio Chiavassa in Camogli e registrata in Regione Liguria il 24/11/1997 al numero 814, categoria SN-GE-AO/24/11/1997, delibera ed approva il seguente
STATUTO
ART.1 – Denominazione sede.
- Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’associazione, quale Ente del Terzo Settore, conferma la denominazione di Associazione Ligure per la Lotta contro il Diabete (AS.LI.DIA) – Organizzazione di Volontariato, usando in alternativa l’acronimo O.d.V.
- L’organizzazione ha sede legale nel Comune di Camogli, (Ge) al civico 16 di Via Venti Settembre. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria.
- L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L’organizzazione è a carattere aperto.
- Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione che delibera in merito nella prima seduta utile.
- L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. Essa è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’organo di amministrazione.
- L’organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
- Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
- Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
- L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
- Al volontario posso essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
- L’organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Sono organi dell’organizzazione:
- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.
- L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. E’ presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal vice presidente o da un presidente dell’assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.
- E’ convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o pubblicazione sul sito internet dell’organizzazione.
- L’assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità o nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento; o di cinque associati se l’organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- Delle riunioni delle assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’assemblea ha i seguenti compiti:
- L’organo di amministrazione è eletto dall’assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Si applica l’artico 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
- L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- L’organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni.
- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvi i casi di particolare urgenza.
- L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
- L’organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell’assemblea e dell’organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’organo.
- L’organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea (almeno una volta l’anno) e dell’organo di amministrazione (almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
- Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia impossibilitato.
- L’organizzazione trae le sue risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del medesimo decreto legislativo e dalla normativa vigente.
- L’organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo di amministrazione e intestato all’organizzazione.
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
- Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il termine previsto per il deposito al Registro unico nazionale del Terzo Settore dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Dopo l’approvazione dell’assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
- L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
- L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs 117/2017.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art.45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- L’assemblea nomina un Collegio di Probiviri, composto da 3 membri effettivi, quale organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I suoi compiti sono:
ART.2 – Finalità e attività.
L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) acquisire da parte del diabetico cognizioni medico curative idonee a garantirgli la capacità di autocontrollo della malattia mediante la forma associativa;
b) potenziamento delle strutture e dei servizi destinati ai diabetici, tenuto conto del loro numero rilevante e crescente;
c) promozione di tutte le attività di medicina preventiva volte a prevenire l’insorgenza della malattia diabetica;
d) potenziamento del collegamento tra malato ed operatori socio sanitari affinché attraverso le diverse competenze e funzioni sia favorita una corresponsabilità nell’ascolto e nell’intervento sui bisogni;
e) promozione di tutte quelle iniziative volte a permettere l’inserimento sociale e professionale dei giovani diabetici;
f) sensibilizzazione, anche ai sensi della legge 833/1978 e delle leggi regionali per le cure e l’educazione degli organi del servizio sanitario nazionale verso i problemi connessi con il diabete, adeguata informazione professionale degli operatori sanitari (infermieri, tecnici di laboratorio, psicologi, ecc.) per le cure e l’educazione del malato diabetico. Potenziamento e adeguamento dei mezzi diagnostici e terapeutici. Potenziamento dei mezzi riabilitativi per i diabetici affetti da complicanze invalidanti;
g) collaborazione con enti pubblici e privati, con altre associazioni, cooperative, organismi politici, sindacali, editoriali e culturali, che operano in sintonia con lo spirito e gli scopi dell’organizzazione.
ART.3 – Attività’ diverse.
L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART.4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.
ART.5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.
a) dimissioni volontarie presentate per iscritto all’organo di amministrazione;
b) mancato versamento della quota associativa;
c) morte (in caso di persona fisica) o perdita dei requisti di legge (in caso di persona giuridica);
d) esclusione deliberata dall’assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART.6 – Diritti ed obblighi degli associati.
a) partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
c) essere informati sull’attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
e) recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’organo di amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) rispettare le delibere degli organi sociali;
c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
d) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
e) non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria.
ART.8 – Organi sociali, gratuità e durata.
a) Assemblea degli associati;
b) Organo di amministrazione;
c) Presidente.
ART.9 - Assemblea.
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sull’esclusione degli associati;
e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
f) approva gli eventuali regolamenti;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
ART.10 – Organo di amministrazione.
a) elegge al suo interno il presidente e il vice presidente;
b) amministra l’organizzazione;
c) predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
f) decide su l’avvio o l’interruzione di eventuali contratti di lavoro con il personale;
g) accoglie o rigetta le domande di iscrizione dei nuovi associati;
h) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
ART.11 – Il Presidente.
ART.12 – Risorse.
ART.13 – Bilancio d’esercizio.
ART.14 – Bilancio sociale
ART.15 – Libri sociali obbligatori.
ART. 16 – Rapporti di lavoro.
ART. 17 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
ART. 18 – Statuto
ART. 19 – Probiviri.
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
b) dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dell’organizzazione e tra gli stessi organismi;
c) l’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale;
d) le decisioni del collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contradditorio e saranno inappellabili. Delle loro riunioni i probiviri redigono apposito verbale.
ART.20 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia.
Approvato a Camogli il 4 maggio 2019
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Graziano Mussi)
IL PRESIDENTE
(Pier Luigi Traversa)
Registrato all’Agenzia delle Entrate di Chiavari il 13 maggio 2019 al n° 2841 serie 3.